Il prossimo 18 giugno 2018 scadrà il termine di versamento dell’acconto dell’Imposta Municipale Unica (IMU) e della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI). Il calcolo andrà effetuato sulla base delle aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente, risultanti dalle delibere comunali pubblicate sul sito Internet del MEF.
Il secondo acconto andrà versato entro il 17 dicembre 2018 (in quanto il 16.12 cadrà di domenica), a saldo dell’imposta dovuta per l’anno in corso con eventuale conguaglio sulla prima rata.
Si ricorda che, anche quest’anno, le regole per il calcolo dell’IMU e della TASI sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.
Con l’uso del consueto Question&Answer (domande e risposte), si riepilogano di seguito i principali casi di versamento dell’acconto IMU e della TASI 2018.
INDICE DELLE DOMANDE E CALCOLATORE IUC
1. Ai fini IMU e TASI cosa si intende per abitazione principale?
2. Ci sono casi in cui l’immobile è equiparato all’abitazione principale?
3. Sono previste specifiche esenzioni ai fini IMU?
4. Sono previste disposizioni specifiche per i terreni agricoli ai fini IMU?
5. Come si calcola la base imponibile IMU e TASI per gli immobili?
6. Come si calcola la base imponibile IMU e TASI per i fabbricati in costruzione?
7. Come si calcola la base imponibile IMU e TASI per i terreni agricoli?
8. Chi sono i soggetti passivi TASI?
Strumenti:
Calcolatore IUC 2018 (IMU+TASI)
DOMANDE E RISPOSTE
D.1 AI FINI IMU E TASI COSA SI INTENDE CON ABITAZIONE PRINCIPALE?
R.1 Ai fini dell’IMU (Imposta Municipale Unica) e della TASI (Tributo per i servizi indivisibili) si considera abitazione principale l’immobile utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito dimora abituale e residenza in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile. L’esenzione, invece, si applica per entrambi gli immobili se i coniugi hanno stabilito l’abitazione principale in due comuni diversi.
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D.2 CI SONO CASI IN CUI L’IMMOBILE È EQUIPARATO ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE?
R.2 Si, in alcuni casi l’immobile è equiparato ad abitazione principale, e quindi non deve pagare l’IMU e la TASI. Alcuni casi sono previsti dalla legge, altri possono essere disposti dal comune (e quindi vanno verificati caso per caso):
D.3 SONO PREVISTE SPECIFICHE ESENZIONI AI FINI IMU?
R.3 Si, oltre alle abitazioni principali non di lusso, sono inoltre esenti dall’IMU:
• gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
• fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale E (stazioni, ponti, fari ecc..);
• fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis D.p.r. 601/73 (come musei, biblioteche, archivi …);
• fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
• fabbricati di proprietà della Santa Sede;
• fabbricati rurali strumentali (art. 9 comma 3-bis D.l. 557/93), necessari allo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
• immobilimerce, ossia quelli destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. L’esenzione opera fino a che permane tale destinazione e finché tali immobili non sono locati;
• immobili di enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività: assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive; dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all’educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85);
• fabbricati colpiti dagli eventi sismici: del 2009 dell’Abruzzo (l’esenzione opera per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili, fino alla ricostruzione e agibilità); del 2012 dell’Emilia, Veneto e Lombardia (l’esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione/agibilità e comunque non oltre il 31.12.2018 ); del 2016 del Centro Italia (l’esenzione opera a decorrere dalla rata scadente il 16.12.2016 e fino alla definitiva ricostruzione/agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2020); nell’isola di Ischia del 2017 (l’esenzione opera a decorrere dalle rate in scadenza dopo il 21.08.2017, fino alla definitiva ricostruzione/agibilità e comunque fino al 2018), art. 2 comma 5-ter DL n° 148/2017.
Sono poi esenti IMU anche i terreni:
• a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso;
• ubicati nelle isole minori (art. 1 comma 1 lett. a-bis del D.l. 4/2015), di seguito riepilogate: ISOLE TREMITI – San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa; PANTELLERIA; ISOLE PELAGIE – Lampedusa, Lampione, Linosa; ISOLE EGADI – Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica, Ustica; ISOLE EOLIE – Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina; ISOLE SUSCITANE – Sant’Antioco, San Pietro; ISOLE DEL NORD SARDEGNA – La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara; ISOLE PARTENOPEE – Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara; ISOLE PONZIANE – Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano; ISOLE TOSCANE – Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria; ISOLE DEL MARE LIGURE – Palmaria, Tino, Tinetto; ISOLA DEL LAGO D’ISEO – Monte Isola.
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D.4 SONO PREVISTE DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I TERRENI AGRICOLI AI FINI IMU?
R.4 Per quanto riguarda i terreni agricoli, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto l’esenzione per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Con una nota del Mef del 23.05.2016, è stato chiarito che godono dell’agevolazione anche i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, che risultano:
• proprietari o comproprietari dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare;
• iscritti come coltivatori diretti nel nucleo familiare del capo-azienda, negli appositi elenchi previdenziali, come previsto dall’art. 11 della L. 9/1963.
Nel caso in cui il coadiuvante possieda anche altri terreni concessi in affitto o comodato ad altri soggetti, per tali terreni non si applica l’esenzione.
Godono dell’agevolazione, altresì, le società agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), il coltivatore diretto e Iap, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, che abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso, ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
Sono esenti Imu anche i terreni agricoli situati in area di montagna o collina, secondo i criteri stabiliti con C.M. 9/1993. Per stabilire se un terreno ricade in un’area di montagna o collina bisogna pertanto fare riferimento alla Circolare 9/1993, che suddivide i terreni secondo questi parametri:
• quelli in cui, accanto al comune, non è riportata alcuna annotazione, sono esenti completamente;
• quelli in cui, accanto al comune, è riportata l’annotazione “parzialmente delimitato”, con la sigla “PD”, l’esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale.
Riguardo a questi ultimi, occorre verificare se il terreno posseduto cada o meno nell’area delimitata soggetta ad esenzione; il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che occorre prendere in considerazione l’ubicazione dei terreni e verificare se questi rientrano o meno nelle porzioni di territorio delimitate secondo i principi contenuti nella circolare n°9/1993 del Ministero delle Finanze. La circolare 4/2016 DF chiarisce che tale procedura va rispettata anche qualora i comuni originari si siano fusi, anche se il nuovo comune ha una denominazione del tutto nuova.
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D.5 COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE IMU E TASI PER GLI IMMOBILI?
R.5 La base imponibile per l’IMU e la TASI si calcola assumendo come valore dell’immobile la rendita catastale risultante all’inizio del periodo, rivalutata del 5%, e moltiplicandolo con i seguenti moltiplicatori:
Categoria catastale | Moltiplicatore |
Gruppo A (escluso A/10) | 160 |
Categorie C/2, C/6 e C/7 | 160 |
Gruppo B | 140 |
Categorie C/3, C/4 e C/5 | 140 |
Categorie A/10 e D/5 | 80 |
Gruppo D (escluso D/5) | 65 |
Categoria C/1 | 55 |
La base imponibile è ridotta al 50% per:
• gli immobili di interesse storico artistico;
• i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Dal 2016 è stata introdotta la riduzione della base imponibile Imu del 50% per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado. L’agevolazione si applica alle unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:
• il contratto sia registrato;
• il comodante: possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato; risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
La Legge di Stabilità 2016 ha previsto anche la riduzione del 25% dell’aliquota Imu deliberata dal Comune, nel caso di immobili locati a canone concordato, di cui alla L. 431/98. Pertanto, se ad esempio l’aliquota ordinaria fosse del 10,6‰, e quella deliberata per i contratti a canone concordata fosse dell’8‰, l’aliquota da applicare sarebbe del 6‰.
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D.6 COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE IMU E TASI PER I FABBRICATI IN COSTRUZIONE?
R.6 Per i fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione, l’imposta si calcola sul valore dell’area edificabile, fino alla data di ultimazione dei lavori o, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato.
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D.7 COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE IMU E TASI PER I TERRENI AGRICOLI?
R.7 Per quanto riguarda il calcolo della base imponibile per i terreni agricoli, occorre rivalutare il reddito dominicale del 25% e poi moltiplicarlo per 135.
Per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, è prevista ora l’esenzione, indipendentemente dalla loro ubicazione. Con la Legge di Stabilità 2016, infatti:
• è stata abrogata la disposizione del comma 5 dell’art. 13 del D.l. 201/2011 che prevedeva il moltiplicatore di 75, anziché 135, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;
• il comma 8-bis dell’art. 13 del D.l. 201/2011 che prevedeva riduzioni Imu diverse a seconda del valore della base imponibile, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
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D.8 CHI SONO I SOGGETTI PASSIVI TASI?
R.8 In generale, la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari imponibili, illustrate al paragrafo precedente.
In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Ogni soggetto paga in base alla propria aliquota e alla propria condizione soggettiva.
Come per l’IMU, anche per la TASI, in caso di leasing, il soggetto passivo è il locatario (colui che riceve in locazione il bene).
Nel caso di immobili concessi in locazione/comodato, dal 2016 occorre distinguere a seconda che si tratti di:
• abitazione principale non di lusso, in tal caso il detentore non è soggetto alla TASI. Il soggetto passivo sarà il titolare del diritto reale, nella percentuale stabilita dal comune, o in assenza il 90%;
• altra abitazione, in questo caso l’inquilino/comodatario è titolare di un’autonoma obbligazione e verserà la TASI nella misura fissata dal Comune compresa fra il 10% e il 30% dell’imposta. Se il Comune non ha fissato la percentuale, l’inquilino applicherà il 10%. Il proprietario (o titolare di altro diritto reale) è tenuto a corrispondere la “restante parte” del tributo, dal 70 al 90%.
In caso di immobile concesso in locazione/comodato ci si trova di fronte a due distinte e autonome obbligazioni, questo comporta:
• l’assenza di solidarietà tra proprietario e occupante; questo significa che nel caso ad esempio di mancato pagamento da parte dell’inquilino, il proprietario non è responsabile del mancato pagamento. Ognuno infatti è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. Il Comune quindi non può pretendere l’adempimento da una parte piuttosto che dall’altra;
• l’impossibilità per i predetti soggetti di “accordarsi” su quanto corrispondere, poiché la misura del riparto tra di essi è fissata dal Regolamento comunale.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TASI è dovuta esclusivamente dal possessore del locale a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
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CALCOLATORE IUC 2018 (IMU+TASI)
Si ricorda che, per facilitare la quantificazione dell’imposta, è disponibile il calcolatore IUC 2018 fornito gratuitamente dall’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali. Il calcolatore, impostato con le aliquote dedicate per tipologia di immobile, consente il calcolo dell’imposta, l’elaborazione e la stampa del modello F24 pagabile presso qualsiasi banca o ufficio postale.
Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento o informazione circa gli adempimenti tributari di prossima scadenza.