Il regime forfetario, introdotto dalla Finanziaria 2015 (art. 1 commi 54-89 L. 190/2014), ha sostituito i precedenti regimi agevolati: regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 388/2000) e regime contabile agevolato (art. 27 comma 3 D.l. 98/2011), che sono stati abrogati già dal 2015, ed è diventato il regime naturale per le persone fisiche esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo di nuova iniziativa e non, che rispettano determinati requisiti. Resta sempre la possibilità di optare, in alternativa, per il regime ordinario, con vincolo minimo triennale.
Il regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2 del D.l. 98/2011)- prima abrogato con la Legge di Stabilità 2015 ma poi prorogato per tutto il 2015 dal decreto Milleproroghe – è stato definitivamente soppresso con la Legge di Stabilità 2016. Il regime, tuttavia, resta in vigore fino alla scadenza naturale (termine del quinquennio o raggiungimento del 35° anno d’età) per coloro che:
• hanno iniziato l’attività entro il 31.12.2015;
• lo applicavano già da prima.
In questa sede, descriveremo, con una serie di pratiche domande e risposte, le caratteristiche ed i vantaggi del regime forfetario.
INDICE DELLE DOMANDE ED ALLEGATI
1. Chi può accedere al regime forfetario?
2. Per accedere al regime forfetario occorre presentare una comunicazione?
3. Vi sono dei casi di esclusione dall’applicazione del regime forfetario?
4. Quando è possibile uscire dal regime forfetario?
5. Esistono delle deroghe al vincolo triennale di opzione per il regime ordinario?
6. Quali sono le semplificazioni previste per coloro che aderiscono al regime forfetario?
7. Se il contribuente forfetario ha erroneamente subito la ritenuta, come può agire per recuperarla?
8. Quali sono gli adempimenti cui restano obbligati i soggetti forfetari?
9. Come si determina il reddito nel regime forfetario?
10. Come si determina l’imposta nel regime forfetario?
11. Cosa accade ai componenti positivi/negativi, riferiti ad esercizi precedenti a quello di applicazione del regime forfetario, e rinviati in osservanza delle disposizioni del TUIR?
12. Cosa accade alle perdite originatesi in periodi precedenti all’ingresso nel regime forfetario?
13. Quali sono i criteri da utilizzare in caso di passaggio da regime ordinario a regime forfetario, e viceversa?
14. Cos’è il regime start-up e come si accede?
15. Come devono compilare la dichiarazione dei redditi i contribuenti forfetari?
Allegati:
– Tabella codici ateco, limiti compensi e coefficienti redditività
– Tabella comparativa tra regime ordinario e regime forfetario per valutazione convenienza
– Fac simile di fattura contribuente regime forfetario
DOMANDE E RISPOSTE (Q&A)
D.1. CHI PUÒ ACCEDERE AL REGIME FORFETARIO?
R.1. Possono aderire al regime le persone fisiche che esercitano o che iniziano un’attività d’impresa o arte o professione, purché nell’anno solare precedente presentino i seguenti requisiti:
– Ricavi conseguiti o compensi percepiti non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell’attività svolta (riportato nella tabella allegata).
Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, contraddistinte da diversi codici ATECO, occorre considerare il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi a tali codici.
Ai fini del computo della soglia di ricavi:
• rileva il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore;
• concorrono i ricavi relativi alle cessioni poste in essere con la Città del Vaticano e con San Marino;
• non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore.
– Spese sostenute per l’acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5.000 Euro lordi a titolo di:
• lavoro accessorio (art. 70 D.lgs. 276/2003);
• lavoro dipendente e compensi erogati ai collaboratori (art. 50 comma 1 lett. c) e c-bis) D.p.r. 917/86 del TUIR), anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti ai sensi dell’art. 61 del D.lg.s 276/2003;
• associazione in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (art. 53 comma 2 lett. c) del TUIR);
• lavoro prestato dall’imprenditore medesimo o dai familiari dell’imprenditore (art. 60, TUIR).
– Costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20.000 Euro.
Ai fini di tale limite non vanno considerati:
• i beni immobili;
• i beni di costo unitario non superiore a € 516,46;
• i beni immateriali quali avviamento e spese relative a più esercizi;
Rilevano, invece, nel calcolo del limite:
• per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente;
• per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale determinato (ai sensi dell’art. 9 del TUIR) alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato;
• per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto.
Torna Su
D.2. PER ACCEDERE AL REGIME FORFETARIO OCCORRE PRESENTARE UNA COMUNICAZIONE?
R.2. No, non serve alcuna comunicazione. Il regime forfetario è il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa/lavoro autonomo e che possiedono determinati requisiti. Pertanto i soggetti già in attività vi accedono senza effettuare alcuna comunicazione, né preventiva né successiva.
I contribuenti che iniziano l’attività, invece, e che presumono di rispettare le condizioni previste per l’applicazione del regime, hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/12), ai fini solo anagrafici. In caso contrario l’accesso al regime forfetario non è precluso, tuttavia si è soggetti ad una sanzione amministrativa da 250 a 2mila Euro (art. 11 comma 1 lett. a) del D.lgs. 471/97).
Torna Su
D.3. VI SONO DEI CASI DI ESCLUSIONE DALL’APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETARIO?
R.3. Sì, esistono dei casi specifici in cui non è possibile accedere al regime forfetario. Il regime non può essere adottato dai soggetti:
– che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito:
Nella Circolare 10/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
• l’esercizio di un’attività soggetta ad un regime speciale Iva, preclude l’accesso al regime per tutte le altre attività eventualmente svolte, anche se non soggette ad un regime speciale;
• i produttori agricoli (che rispettano i requisiti indicati all’art. 32 del TUIR), titolari di reddito fondiario, possono applicare il regime forfetario per le altre attività che intendono svolgere (a tal fine la circolare 10/E/2016 richiama anche la precedente circolare 7/E/2008);
• il regime del Patent box (art. 1 commi 37-75 L. 190/2014) per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, processi, formule ecc … è incompatibile con il regime forfetario.
– non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE che assicuri un adeguato scambio di informazioni, qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
– che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE (art. 53 comma 1 D.l. 331/93);
– che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti. Nella Circolare 10/E/2016 l’Agenzia delle Entrate afferma che la causa di esclusione non opera:
• se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d’imposta nel quale si intende applicare il regime forfetario;
• quando, in corso di applicazione del regime forfetario, il contribuente erediti una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine dell’esercizio;
– che abbiano conseguito, nell’anno antecedente a quello in cui intendono avvalersi del regime agevolato, redditi di lavoro dipendente o assimilato, eccedenti 30.000 Euro. Nella Circolare 10/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rispetto di tale limite:
• non rileva se il rapporto di lavoro dipendete o assimilato risulti cessato nell’anno precedente;
• rileva nel caso in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente e ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre.
Quest’ultima condizione è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, pertanto preclude l’applicazione del regime forfetario a decorrere dal 2016. In base alla normativa previgente, invece, il reddito d’impresa/lavoro autonomo, che si intende(va) assoggettare al regime agevolato, doveva risultare prevalente rispetto a quello eventualmente svolto come lavoro dipendente/assimilato (ex artt. 49 e 50, TUIR). Tale requisito ha costituito condizione di accesso (e non di esclusione) al regime forfetario per coloro che lo hanno applicato nel 2015.
Torna Su
D.4. QUANDO È POSSIBILE USCIRE DAL REGIME FORFETARIO?
R.4. Dal regime forfetario è possibile uscire:
• sempre per opzione al regime ordinario, ma con vincolo triennale. L’opzione avviene tramite comportamento concludente, ed è valida per almeno un triennio; dopodiché si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime ordinario.
Benché l’opzione avvenga tramite comportamento concludente, è necessario comunicarla all’Agenzia delle Entrate tramite il quadro VO della dichiarazione IVA, da presentare successivamente alla scelta operata;
• per legge, quando viene a mancare uno dei requisiti o quando si verifica una causa di esclusione. In questi casi il regime cessa di essere applicato dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso, o si verifica una causa di esclusione.
• quando l’accertamento diventa definitivo e attesto il venir meno di una delle condizioni di accesso o l’esistenza di una delle cause di esclusione. In questo caso il regime cessa dall’anno successivo a quello accertato.
Torna Su
D.5. ESISTONO DELLE DEROGHE AL VINCOLO TRIENNALE DI OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO?
R.5 Sì. In deroga al vincolo triennale dell’opzione per il regime ordinario, l’Agenzia delle Entrate ha consentito a coloro che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario, di revocare tale scelta e di adottare dal 2016 il regime forfetario. Nella Circolare 10/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito inoltre che, se sussistono i relativi requisiti, gli stessi contribuenti potrevano anche adottare il regime forfetario “start up” (di cui al comma 65, Finanziaria 2016), con imposta sostitutiva pari al 5%, per gli anni mancanti al quinquennio.
Tali possibilità erano previste espressamente anche per:
• i soggetti che nel 2014 avevano applicato il regime ordinario, pur essendo in possesso dei requisiti per adottare il regime dei minimi;
• i soggetti che nel 2015 avevano scelto di applicare il regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2 del D.l. 98/2011).
Anch’essi, dunque, hanno potuto revocare l’opzione effettuata e adottare dal 2016 il regime forfetario, con l’ulteriore possibilità di applicare il regime forfetario “start up” fino al 2018, ossia fino alla fine del quinquennio agevolato.
Torna Su
D.6. QUALI SONO LE SEMPLIFICAZIONI PREVISTE PER COLORO CHE ADERISCONO AL REGIME FORFETARIO?
R.6. I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano di una serie di semplificazione Iva.
In generale esonerati dal versamento dell’Iva, e di contro non hanno diritto alla relativa detrazione. Le fatture emesse, pertanto, non devono recare l’addebito di Iva, e dovranno riportare nella fattura la seguente dicitura “Operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1 comma 58 L. 190/2014”.
Nelle fatture di importo superiore a € 77,47 è necessario apporre la marca da bollo da € 2,00. Sono “esenti” da bollo le fatture relative agli acquisti UE e agli acquisti da assoggettare al reverse charge, per i quali il contribuente forfetario è debitore dell’imposta.
Inoltre, come confermato nella Circolare 10/E/2016, sono esonerati dall’obbligo:
• della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
• della registrazione degli acquisti;
• della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali;
• della liquidazione periodica Iva e della relativa comunicazione in vigore dal 2017;
• della dichiarazione annuale IVA;
• della comunicazione delle operazioni rilevanti Iva (c.d. spesometro).
Per quanto riguarda le imposte sui redditi:
• sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili (salvo l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie);
• sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri;
• non devono operare – in qualità di sostituti d’imposta- le ritenute alla fonte, anche se sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta
• non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi/compensi conseguiti, e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura.
Torna Su
D.7. SE IL CONTRIBUENTE FORFETARIO HA ERRONEAMENTE SUBITO LA RITENUTA, COME PUÒ AGIRE PER RECUPERARLA?
R.7 Nella Circolare n. 10/E/2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se il contribuente forfetario ha subito erroneamente la ritenuta, può recuperarla:
• presentando un’istanza di rimborso ex art. 38, DPR n. 602/73;
• scomputandola nel mod. REDDITI;
a condizione che la stessa sia certificata dal sostituto d’imposta.
In tale ultimo caso l’ammontare delle ritenute subite nel 2016 va indicato a rigo RS40 “Ritenute regime di vantaggio casi particolari” del mod. Redditi PF 2018 e riportato a rigo RN33, campo 4 e/o rigo LM41 “Ritenute consorzio”.
Torna Su
D.8. QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI CUI RESTANO OBBLIGATI I SOGGETTI FORFETARI?
R.8. Restano obbligati a:
• numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
• certificare e conservare corrispettivi;
• integrare la fattura ricevuta con aliquota e Iva, per le operazioni di cui risultino debitori d’imposta (reverse charge) e versare la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
• conservare i documenti ricevuti ed emessi, e a presentare la dichiarazione dei redditi nei tempi e con le modalità previste dal DPR 322/98.
Torna Su
D.9. COME SI DETERMINA IL REDDITO NEL REGIME FORFETARIO?
R.9. Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (si veda a tal fine la tabella allegata). In caso di esercizio di più attività contraddistinte da diversi codici ATECO 2007, il reddito va determinato applicando ai ricavi/compensi imputabili a ciascuna attività il relativo coefficiente di redditività. Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge. L’eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell’attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile (ex art. 10 del TUIR).
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 10/E/2016, ha chiarito che il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva:
• va considerato ai fini del superamento del limite reddituale (reddito complessivo superiore a € 2.840,51), per essere considerato fiscalmente a carico;
• non deve essere considerato ai fini del riconoscimento delle detrazioni ex art. 13, TUIR, ossia per le detrazioni riconosciute a fronte di specifiche tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, impresa).
Torna Su
D.10. COME SI DETERMINA L’IMPOSTA NEL REGIME FORFETARIO?
R.10. Sul reddito determinato forfetariamente si applica l’imposta sostitutiva pari al 15%, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP. Il contribuente potrà scomputare le detrazioni d’imposta spettanti, dall’eventuale imposta lorda emergente dal quadro RN, nel caso in cui percepisca altre tipologie di reddito. Nella Circolare n. 10/E/2016 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i contribuenti forfetari possono beneficiare del credito d’imposta relativo agli acquisti di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive delle regioni del Mezzogiorno, introdotto dalla Finanziaria 2016 (art. 1 commi 98-99 L. 208/2015).
L’imposta sostitutiva deve essere versata tramite mod. F24 (anche mediante compensazione) nei termini previsti per il versamento dell’acconto/saldo IRPEF utilizzando i seguenti codici tributo (Risoluzione 59/E/2015):
• “1790” per la prima rata di acconto;
• “1791” per la seconda o unica rata di acconto;
• “1792” per il saldo.
Torna Su
D.11. COSA ACCADE AI COMPONENTI POSITIVI/NEGATIVI, RIFERITI AD ESERCIZI PRECEDENTI A QUELLO DI APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETARIO, E RINVIATI IN OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL TUIR?
R.11. I componenti positivi/negativi, riferiti ad esercizi precedenti e rinviati in osservanza delle disposizioni del TUIR, concorrono a formare il reddito, per le quote residue, nel periodo immediatamente precedente all’adozione del regime forfetario.
Si tratta, ad esempio, delle:
• plusvalenze e sopravvenienze attive per le quali è stata scelta la rateizzazione in quote costanti nell’esercizio in cui sono realizzate e nei 4 successivi, ex art. 86, comma 4, TUIR;
• spese relative a più esercizi per le quali è stata scelta la deduzione rateizzata nell’esercizio in cui sono sostenute e nei 4 successivi, ex art. 108, TUIR;
• spese di manutenzione e riparazioni eccedenti il 5% del costo dei beni ammortizzabili , utilizzabili nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei 5 esercizi successivi, ex art. 102, comma 6, TUIR.
Torna Su
D.12. COSA ACCADE ALLE PERDITE ORIGINATESI IN PERIODI PRECEDENTI ALL’INGRESSO NEL REGIME FORFETARIO?
R.12.Le perdite fiscali che si sono generate nei periodi di imposta precedenti a quello in cui decorre il regime forfetario, possono essere portate in diminuzione del reddito prodotto durante il regime forfetario, secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR. Quindi:
• per coloro che provengono dal regime contabile ordinario, sarà possibile riportare le perdite nel regime forfetario. Si ricorda infatti che nel regime ordinario è possibile riportare in avanti le perdite (non oltre il 5° anno successivo e per l’intero importo che trova capienza in ciascun esercizio; nessun limite temporale invece per le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta), e scomputarle con i redditi della stessa natura;
• per coloro, invece, che provengono dal regime contabile semplificato non sarà possibile utilizzare le perdite precedenti. Si ricorda, infatti, che i contribuenti in contabilità semplificata compensano le perdite nell’esercizio, eventualmente anche con altre categorie reddituali, ma non possono essere portate in avanti;
• per coloro che provengono dal regime dei minimi (ex art. 1, commi da 96 a 117 Finanziaria 2008) e dal regime di vantaggio (ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011), le perdite sono riportabili entro il 5° esercizio successivo per l’intero importo che trova capienza nei redditi conseguiti, qualunque sia il tipo di attività esercitata (impresa/lavoro autonomo), ferma restando l’applicazione dell’art. 8, comma 3, TUIR.
Torna Su
D.13. QUALI SONO I CRITERI DA UTILIZZARE IN CASO DI PASSAGGIO DA REGIME ORDINARIO A REGIME FORFETARIO, E VICEVERSA
R.13. Per evitare salti o duplicazioni d’imposta, in caso di passaggio:
• dal regime forfetario al regime ordinario, va applicata la regola di imputazione per cassa, pertanto i ricavi/compensi, che non hanno concorso a formare il reddito nel regime forfetario, a causa della mancata riscossione degli stessi, concorreranno a determinare il reddito nel regime ordinario, nel medesimo anno in cui si realizza la manifestazione finanziaria (senza tener conto della competenza);
• dal regime ordinario al regime forfetario, va applicata la regola di imputazione per competenza, pertanto se il ricavo ha già concorso, per competenza, a determinare il reddito nel periodo di applicazione del regime ordinario, la sua manifestazione finanziaria durante il regime forfetario non avrò rilevanza alcuna.
Torna Su
D.14. COS’È IL REGIME START-UP E COME SI ACCEDE?
R.14. Il regime delle start-up è stato istituito per favorire l’avvio di nuove iniziative produttive. Inizialmente il legislatore aveva previsto la riduzione del reddito di 1/3 nei primi 3 anni al sussistere di determinate condizioni.
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 10/E/2016, ha precisato che tale riduzione si applica solo per il 2015. Infatti, dal 2016, la Finanziaria 2016 ha modificato tale agevolazione, prevedendo al posto della riduzione di 1/3 del reddito, l’applicazione, per i primi 5 anni, dell’imposta sostitutiva nella misura del 5%. Inoltre, con una norma di carattere transitorio, la Finanziaria 2016 ha previsto che possono avvantaggiarsi dell’aliquota ridotta, non solo coloro che hanno aperto una nuova attività nel 2016, ma anche coloro che l’hanno iniziata nel 2015. In quest’ultimo caso l’agevolazione sarà limitata alle ultime quattro annualità (dal 2016 al 2019).
Nella Circolare 10/E/2016, l’Agenzia delle Entrate richiama alcuni chiarimenti offerti in precedenti documenti di prassi, relativi alle condizioni per l’accesso al regime con aliquota ridotta (c.d. start-up). Tali condizioni, infatti, ricalcano quelle previste all’art. 27 del D.l. 98/2011, per l’accesso al regime di vantaggio, e descritti nella circolare 17/E/2012. Ecco in sintesi le condizioni previste e i chiarimenti espressi:
• il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare: per il calcolo dei 3 anni va fatto riferimento al calendario comune, non al periodo d’imposta né all’anno solare.
La preclusione non opera, e quindi il regime forfetario può comunque essere applicato, qualora i redditi percepiti nel triennio siano dovuti a un contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro o partecipazione ad una società inattiva;
• l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente/ autonomo (escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte/professione). C’è “mera prosecuzione” quando la “nuova” attività si differenzia soltanto dal punto di vista formale ma, di fatto, viene svolta in sostanziale continuità rispetto alla precedente.
Per valutare se la nuova attività sia o meno mera prosecuzione, è necessario capire se si rivolge alla stessa clientela e se necessita delle stesse competenze lavorative.
C’è continuità, quindi, quando il contribuente svolge la medesima attività – esercitata prima come lavoratore dipendente- rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento.
La mera prosecuzione sussiste anche quando la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per cause indipendenti dalla volontà del dipendente.
La continuità non sussiste, invece, qualora la nuova attività o il mercato di riferimento siano diversi, o qualora la precedente attività abbia il carattere di marginalità economica (se il lavoro dipendente o assimilato sia svolto per un periodo non superiore alla metà del predetto triennio).
• qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario. Se il trasferimento dell’impresa avviene in corso d’anno, i ricavi riferiti al cedente devono essere considerati cumulativamente a quelli dell’acquirente, ai fini della verifica del superamento del limite.
Torna Su
D.15. COME DEVONO COMPILARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI I CONTRIBUENTI FORFETARI?
R.15. Nella dichiarazione dei Redditi i contribuenti forfetari devono compilare la sezione II del quadro LM per determinare l’imposta dovuta e l’apposita sezione del quadro RS per fornire ulteriori informazioni richieste dall’Amministrazione Finanziaria. Di seguito un riepilogo:
LM 21 (requisiti) |
Il contribuente attesta il possesso dei requisiti barrando la casella al rigo LM21 colonna 1, e attesta di non trovarsi, al momento dell’ingresso al regime forfetario, in alcuna delle fattispecie di incompatibilità, barrando la colonna 2. Alla colonna 3, invece, attesta che l’attività è iniziata nel 2017 (nel caso del Mod. Redditi 2018) o da un periodo non superiore a 5 anni, godendo così dell’ulteriore riduzione di tassazione |
LM 22-30 (componenti positive) |
Nel rigo LM 22 deve essere indicato: – nella colonna 1 il codice dell’attività svolta desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, ATECO 2007; – nella colonna 2 il coefficiente di redditività dell’attività indicata; – nella colonna 3 il recupero della maggiore agevolazione qualora prima di entrare nel regime forfettario si sia usufruito della c.d. Tremonti- Ter; – nella colonna 4 l’ammontare dei ricavi e compensi percepiti, eventualmente sommato alla maggiore agevolazione indicata nella colonna 3; – nella colonna 5 viene riportato il reddito relativo all’attività, determinato applicando all’importo dei compensi percepiti (e indicati al rigo LM 22 col. 4), i coefficienti di redditività (di cui al rigo LM 22 col. 2), in base all’attività svolta. |
LM 34 (reddito lordo) |
Va indicato il reddito lordo, dato dalla somma degli importi dei redditi relativi alle singole attività, indicati nella colonna 5 dei righi da LM22 a LM30. L’importo è indicato anche nella colonna 1, se il reddito è afferente la gestione artigiani e commercianti, oppure nella colonna 2 se riguarda la gestione separata Inps. |
LM 35 (contributi previdenziali dedotti) |
A colonna 1 va riportato l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nel periodo d’imposta. A colonna 2 deve essere indicato l’importo dei predetti contributi che trova capienza nel reddito indicato nel rigo LM34, colonna 3. L’eventuale eccedenza deve essere indicata nel rigo LM49 ed è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del TUIR. |
LM 36 (reddito netto) |
Si indica la differenza tra l’importo del rigo LM34, col. 3, e quello dell’importo del rigo LM 35, col. 2 |
LM 37 (perdite pregresse) |
Le eventuali perdite prodotte nei periodi d’imposta precedenti all’ingresso nel regime possono essere computate in diminuzione dal reddito prodotto nel regime, secondo le ordinarie regole del TUIR. Esse sono indicate a colonna 3 fino a concorrenza dell’importo del reddito netto. Nelle colonne 1 e 2 va esposto l’ammontare delle perdite pregresse, facenti parte dell’importo indicato nella colonna 3, relative ai redditi afferenti le singole gestioni previdenziali, considerati nelle colonne 1 e 2 del rigo LM34. |
LM 38 (reddito al netto delle perdite) |
Si indica la differenza tra l’importo indicato nel rigo LM36 e l’importo di rigo LM37, colonna 3. Tale reddito è soggetto all’imposta sostitutiva. |
LM 39 (imposta sostitutiva) |
Va indicata l’imposta sostitutiva pari al 15% (ovvero pari al 5 per cento, nel caso sia stata barrata la casella di rigo LM21, colonna 3) dell’importo di rigo LM38, se positivo. |
RS 371-372 (obblighi informativi) |
Il contribuente indica a colonna 1 il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e, in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi. |