L’enoturismo è un fenomeno in grande ascesa nel nostro territorio: la produzione di vino, oltre ad essere la chiave per scoprire la bellezza del territorio, costituisce la punta di diamante del nostro Made in Italy all’estero.
Negli ultimi anni sempre più persone hanno preso parte alle manifestazioni organizzate per far conoscere le cantine e il territorio dove nasce il vino. Un movimento che interessa non solo il Sannio ma tutta la penisola, dal Nord al Sud, e che coinvolge tutto il territorio garantendo un notevole indotto.
Nell’articolo 1 commi 502-505 della Legge di Bilancio 2018 per la prima volta, è stata data una definizione univoca all’attività di enoturismo inoltre, sono stati stanziati nuovi fondi a sostegno di questa attività turistica sempre più in voga nel nostro Paese.
Le cantine che vorranno far conoscere e promuovere il vino nei luoghi e negli spazi di produzione, e raccontare la bellezza delle autoctonie, avranno accesso a semplificazioni, agevolazioni e ai benefici fiscali previsti per gli agriturismo. E’ un grande successo che dà dignità ad una particolare branca di un settore strategico che in Italia vale più di 2,5 miliardi di euro all’anno e che ora, con una norma specifica, è destinato a crescere esponenzialmente nei prossimi. Si parlava da tempo di norme per l’enoturismo: oggi c’è una legge che è finalmente realtà.
E’ il commento del senatore Dario Stefàno, Capogruppo in Commissione Agricoltura di Palazzo Madama, all’approvazione definitiva da parte del Parlamento, della Legge di Bilancio che ha introdotto la disciplina dell’enoturismo.
Legge di Bilancio 2018: nuove risorse all’enoturismo
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, definisce periodicamente le linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l’esercizio dell’attività enoturistica.
La Legge di Bilancio 2018, fa si che il turismo del vino entri nel panorama legislativo italiano, dando una definizione al fenomeno dell’enoturismo:
Con il termine “enoturismo” si intendono quindi tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine.
Nella prospettiva di potenziare le azioni di promozione del Made in Italy agroalimentare all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, la Legge di Bilancio ha ampliato la disponibilità di fondi già prevista dalla Legge 190/2014, volti alla valorizzazione della promozione delle produzioni agricole e agroalimentari italiane prevedendo uno stanziamento di maggiori fondi a sostegno di queste attività.
Nel dettaglio, i fondi per l’enoturismo saranno di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per l’anno 2020.
La Legge di Bilancio 2018 dà indicazioni precise anche di natura burocratica riguardo a questo tipo di attività: l’enoturirmo potrà essere esercitato, previa presentazione al Comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati.
Trattamento fiscale dell’attività enoturistica
Da un punto di vista fiscale, l’attività enoturistica viene equiparata dalla Legge di Bilancio 2018 all’attività di agriturismo, per cui si applicano le disposizioni fiscali di cui all’articolo 5 della Legge 413/91.
Per quanto riguarda il reddito imponibile di queste attività, esso è calcolato applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti durante l’esercizio, al netto dell’Iva, un coefficiente di redditività del 25%.
Per quanto riguarda l’Iva, invece, questi imprenditori possono scegliere di determinare l’imposta sul valore aggiunto optando per il regime forfettario dei produttori agricoli, mediante il quale viene ridotta l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
Il regime forfettario dell’imposta sul valore aggiunto sopra citato però si applica per i produttori agricoli (tra cui coloro che producono vino) di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva comunitaria 2006/112/CE, del 28 novembre 2006.
Il contribuente che svolge attività enoturistica ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni sopra indicate in merito al calcolo dell’Iva o delle imposte sui redditi, esercitando una specifica opzione in dichiarazione annuale relativa all’imposta corrispondente. La scelta per opzione è vincolante per un triennio.