La Legge di Bilancio 2018 ha riformato notevolmente la disciplina della fatturazione elettronica. Infatti, è stata prevista la graduale estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica:
• a partire da luglio 2018 nel settore dei subappalti pubblici e delle cessioni di carburanti;
• dal 2019 per la generalità delle operazioni effettuate verso soggetti IVA o verso privati stabiliti in Italia.
In data 28 giugno 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 79 del 2018, entrato in vigore il giorno successivo. Tale norma, intervenendo sull’art. 1, commi 917, lettera a), e 927 della Legge n. 205 del 2017 (Legge di Bilancio 2018) ha:
• rinviato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale;
• sino al 31 dicembre 2018, mantenuto per le medesime cessioni le modalità di documentazione precedentemente in essere, previste dal regolamento di cui al D.P.R. n. 444 del 1997 e dall’art. 12 del D.L. n. 457 del 1997.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 13/E del 2.07.2018 è intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti in merito a queste operazioni, sotto forma di domande e risposte.
INDICE DELLE DOMANDE
1. L’obbligo di fattura elettronica riguarda anche i carburanti idonei ad alimentare motori di diversa tipologia?
2. Le operazioni effettuate da e verso i soggetti identificati in Italia siano da documentare con fattura elettronica?
3. Le cessioni di gasolio e benzina destinate ad essere utilizzate come carburanti per motori ad uso autotrazione, effettuate entro il 30 giugno 2018, ma legittimamente documentate dopo il 1° luglio 2018, rientrino negli obblighi di fatturazione elettronica?
4. La cessione di carburante per trattori agricoli e forestali è da effettuare con strumenti tracciabili?
5. Qual è il termine ultimo di trasmissione al SdI delle fatture che documentano le cessioni di carburante?
6. A fronte dello scarto di una fattura da parte del SdI, si può procedere ad un nuovo inoltro del medesimo documento con un numero diverso e stessa data di quello iniziale?
7. L’obbligo di fatturazione elettronica si applica anche ai soggetti passivi d’imposta che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di appaltatori di una pubblica amministrazione non in diretta dipendenza dal contratto di appalto di questi ultimi?
8. L’obbligo di fatturazione elettronica si applica anche qualora il committente a monte dell’appalto non sia una pubblica amministrazione, ma un soggetto dalla stessa controllato e/o variamente partecipato?
9. L’obbligo di fatturazione elettronica si applica anche per le prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio aggiudicatario di un appalto nei confronti di una Pubblica Amministrazione o che si inserisce nella filiera dei contratti di subappalto?
10. Le fatture elettroniche emesse e ricevute a partire dal prossimo 1° luglio 2018, dopo l’invio tramite SdI, e previa stampa, possono essere trattate come quelle analogiche?
11. Le fatture transitate tramite il SdI possano essere conservate in formati diversi dall’xml?
12. La conservazione delle fatture tramite il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate vale solo per le operazioni B2B e B2C, o anche per quelle nei confronti della PA?
DOMANDE E RISPOSTE
D.1 L’OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA RIGUARDA ANCHE I CARBURANTI IDONEI AD ALIMENTARE MOTORI DI DIVERSA TIPOLOGIA?
R.1 L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 13/E del 02.07.2018 ha disposto che, secondo quanto già chiarito nella C.M. n. 8/E del 2018 e nel Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, sono da documentare con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio, effettuate tra soggetti passivi d’imposta – con esclusione delle vendite operate da chi rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio” , e da coloro che applicano il regime forfettario , nonché sino al 31 dicembre 2018, di quelle presso gli impianti stradali di distribuzione – destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Tale modalità di documentazione riguarda qualsiasi cessione dei beni indicati e, quindi, anche quelle intermedie (ad esempio l’acquisto del singolo distributore da un grossista). L’Agenzia specifica che, per espressa previsione legislativa, sono la tipologia di carburante ed il suo utilizzo ad imporre l’obbligo di fatturazione elettronica, così che ne sono escluse le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all’uso in motori per autotrazione, ossia, diversi da quelli impiegati nei veicoli (di qualunque tipologia) che circolano normalmente su strada (per l’identificazione di questi l’Agenzia rimanda, a titolo esemplificativo, gli articoli 53, 54 e 55 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. “Codice della strada”). Saranno dunque esclusi dai nuovi obblighi, ad esempio, i rifornimenti di carburante per aeromobili ed imbarcazioni.
Per identificare con puntualità le tipologie di benzina e gasolio da riportare nella fattura elettronica, le specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 n. 89757 definiscono i seguenti codici di riferimento per i prodotti energetici della tabella TA13, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Dogane: 27101245 (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 95 e < 98); 27101943 (per vendita di Olii da gas aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%); 27102011 (per vendita di Olio da gas denaturato tenore in peso di zolfo nell’olio da gas =< 0,001%). L’Agenzia chiarisce che, qualora al momento della cessione non vi sia certezza sull’impiego di una determinata tipologia di carburante rientrante tra quelle sopra citate – astrattamente idoneo ad essere utilizzato in motori tra loro diversi (si pensi al gasolio, che può essere impiegato tanto per il funzionamento del motore di un’imbarcazione / aeromobile, quanto per quello di un auto / motoveicolo) – le esigenze più volte espresse di presidio e contrasto ai fenomeni di evasione e di frode IVA impongono che la fatturazione sia elettronica.
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D.2 LE OPERAZIONI EFFETTUATE DA E VERSO I SOGGETTI IDENTIFICATI IN ITALIA SIANO DA DOCUMENTARE CON FATTURA ELETTRONICA?
R.2 Si ricorda, innanzitutto, che con la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, l’Italia è stata autorizzata ad applicare misure speciali di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE, al fine di consentire un’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata sul territorio nazionale. In particolare, l’Italia è stata autorizzata: ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi “stabiliti” sul territorio italiano, diversi da soggetti che beneficiano della franchigia delle piccole imprese; nonché a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario. In tal senso l’Italia, con la Legge di Bilancio 2018, ha disposto l’obbligo di fatturazione elettronica per “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato”. L’Agenzia delle Entrate, nella C.M. n. 13/E del 2018, ha specificato che la stessa norma indica che i soggetti precedenti trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Relativamente al trattamento dei soggetti identificati in Italia a fini IVA, tuttavia, l’articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto statuisce che “il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione”. Ne consegue che, a sensi della normativa comunitaria, tra i soggetti “stabiliti” non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati, a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione. La norma nazionale sulla fatturazione elettronica deve essere, quindi, interpretata in senso conforme alla decisione di autorizzazione, oltre che alla direttiva IVA e ai principi di proporzionalità e neutralità fiscale. Pertanto, in base alla decisione di deroga solo i soggetti stabiliti possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica. Di converso, la decisione non richiede che il soggetto ricevente la fattura debba essere stabilito sul territorio nazionale. Non è quindi incompatibile con la decisione di deroga la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta. L’Agenzia delle Entrate dispone in conclusione che le operazioni tra soggetti diversi – ad esempio cessioni da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari – non rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica, ma, semmai, in quello previsto dall’art. 1, comma 3-bis del D.lgs. n. 127 del 2015 e dall’art. 21 del D.L. n. 78 del 2010, ossia costituiranno oggetto di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle relative fatture.
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D.3 LE CESSIONI DI GASOLIO E BENZINA DESTINATE AD ESSERE UTILIZZATE COME CARBURANTI PER MOTORI AD USO AUTOTRAZIONE, EFFETTUATE ENTRO IL 30 GIUGNO 2018, MA LEGITTIMAMENTE DOCUMENTATE DOPO IL 1° LUGLIO 2018, RIENTRINO NEGLI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA?
R.3 Al riguardo, l’Agenzia specifica che l’art. 1, comma 917 della Legge n. 205 del 2017, in tema di cessioni di carburanti – diverse, almeno fino al 31 dicembre 2018, da quelle effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione – e prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione, ha previsto che le nuove disposizioni sulla fatturazione elettronica si applicano “alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018”. Per determinare gli obblighi di forma, dunque, occorre tenere in considerazione il momento di emissione del documento. Ne deriva che, nei citati ambiti, seppure riguardanti operazioni effettuate in epoca precedente, tutte le fatture emesse a far data dal 1° luglio 2018 – come quelle c.d. “differite”, emesse, ex articolo 21, comma 4, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, entro il 15 luglio 2018 in riferimento al mese di giugno 2018 – dovranno essere elettroniche e veicolate tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
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D.4 LA CESSIONE DI CARBURANTE PER TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI È DA EFFETTUARE CON STRUMENTI TRACCIABILI?
R.4 L’Agenzia delle Entrate specifica che per quanto riguarda la deducibilità del costo d’acquisto ed alla detraibilità della relativa IVA, valgono le disposizioni di ordine generale dettate per tutti i carburanti nonché l’articolo 1, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del D.L. n. 79 del 2018) e, quindi, l’obbligo di procedere al pagamento utilizzando gli strumenti individuati con il Provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018.
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D.5 QUAL È IL TERMINE ULTIMO DI TRASMISSIONE AL SDI DELLE FATTURE CHE DOCUMENTANO LE CESSIONI DI CARBURANTE?
R.5 A tal proposito in primo luogo l’Agenzia delle Entrate evidenzia che le disposizioni in tema di fatturazione elettronica, sia su base volontaria che obbligatoria, non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti, che restano ancorati, ex art. 21, comma 4 del D.P.R. 633/72, al momento di effettuazione dell’operazione (nel caso in esame, la cessione del carburante) e di esigibilità dell’imposta, secondo la previsione dell’art. 6 dello stesso decreto. Di conseguenza, fatte salve le eccezioni contenute nell’art. 21, comma 4 del D.P.R. 633/72, l’emissione della fattura dovrà essere contestuale alla cessione del carburante. La contestualità – ovvero l’emissione entro le ore 24 del medesimo giorno della cessione – deve essere valutata alla luce del processo, legislativamente e tecnicamente imposto, per la creazione e trasmissione del documento al SdI. In tal senso, dato che la fattura elettronica “si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente” (art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972), non è improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno. Proprio in ragione di tale possibilità, visti anche i controlli che il SdI deve effettuare sui documenti dallo stesso veicolati, nonché le variabili operative legate ai canali di invio/ricezione, nel punto 4.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, si è specificato che “la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. In altri termini, inviato tempestivamente al SdI il documento, in assenza di un suo scarto, i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) diventano marginali, assumendo rilievo, ai fini dell’emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al SdI, riportata nel campo indicato. Tuttavia, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
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D.6 A FRONTE DELLO SCARTO DI UNA FATTURA DA PARTE DEL SDI, SI PUÒ PROCEDERE AD UN NUOVO INOLTRO DEL MEDESIMO DOCUMENTO CON UN NUMERO DIVERSO E STESSA DATA DI QUELLO INIZIALE?
R.6 L’Agenzia risponde che secondo quanto indicato nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. Allo stesso modo, la fattura, pur formalmente corretta, viene scartata laddove si utilizzi un codice destinatario inesistente. In tali ipotesi la fattura elettronica (o le fatture del lotto) di cui al file scartato dal SdI si considera non emessa. Circostanza che, qualora il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile del documento, comporta – se necessario – una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI (si veda il punto 6.3 del citato provvedimento prot. n. 89757/2018). In tutti i casi, a fronte della mancata emissione della fattura, è necessario documentare correttamente l’operazione sottesa. In questo senso, valgono i principi generali in materia, legati non solo alla tenuta di una ordinata contabilità, ma anche ai requisiti legislativamente previsti per l’emissione e la registrazione dei documenti in esame. Si ritiene, quindi, che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario. Peraltro, come indicato nelle specifiche tecniche allegate al richiamato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757/2018 (pag. 142 della versione 1.1 aggiornata al 7 giugno 2018), le verifiche di unicità della fattura, effettuate dal SdI al fine di intercettare ed impedire l’inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, comporteranno lo scarto della fattura che rechi dati (identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura) coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa, solo ove non sia stata inviata al soggetto trasmittente una ricevuta di scarto del precedente documento. Qualora l’emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, i citati principi, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell’imposta in ragione dell’operazione effettuata, impongono alternativamente: l’emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta; l’emissione di una fattura come sub a), ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI. Si pensi a numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della n. 1 (nell’esempio fatto) prima scartata dal SdI. Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell’8/03/2019 annotate nell’apposito sezionale.
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D.7 L’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA SI APPLICA ANCHE AI SOGGETTI PASSIVI D’IMPOSTA CHE EFFETTUANO CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI NEI CONFRONTI DI APPALTATORI DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NON IN DIRETTA DIPENDENZA DAL CONTRATTO DI APPALTO DI QUESTI ULTIMI?
R.7 L’Agenzia delle Entrate riguardo a tale argomento specifica che l’articolo 105, comma 2, del D.lgs. l18 n. 50 del 2016 (c.d. “Codice appalti pubblici e contratti di concessione”) stabilisce che “Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. (…) L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del subcontratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto. Alla luce di tale indicazione, le disposizioni dell’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017 trovano applicazione solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge. Dunque, fermo l’obbligo di indicare in fattura, ove prescritti, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP) per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari, nell’ambito degli appalti vi sarà obbligo di emettere fattura elettronica via SdI solo in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell’esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o CUP). Al riguardo l’Agenzia delle Entrate fa un esempio pratico: ritiene che siano esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l’imposizione di CIG e/o CUP (si pensi, in ipotesi, a chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuni per l’appalto pubblico, altri in una fornitura privata).
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D.8 L’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA SI APPLICA ANCHE QUALORA IL COMMITTENTE A MONTE DELL’APPALTO NON SIA UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, MA UN SOGGETTO DALLA STESSA CONTROLLATO E/O VARIAMENTE PARTECIPATO?
R.8 L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, impone l’emissione di fatture elettroniche per le “prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica”. Deve dunque escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronica si estenda ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, vi sia un soggetto che non rientra tra quelli da qualificarsi come Pubblica Amministrazione. Per l’identificazione di tali soggetti (Pubbliche Amministrazioni a loro volta destinatarie di fatture elettroniche in base all’art. 1, commi da 209 a 214 della Legge n. 244 del 2007 nonché del Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55) l’Agenzia delle Entrate rinvia alle precisazioni fornite con la C.M. n. 1/DF del 9 marzo 2015.
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D.9 L’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA SI APPLICA ANCHE PER LE PRESTAZIONI RESE DALLE IMPRESE CONSORZIATE AL CONSORZIO AGGIUDICATARIO DI UN APPALTO NEI CONFRONTI DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O CHE SI INSERISCE NELLA FILIERA DEI CONTRATTI DI SUBAPPALTO?
R.9 Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate specifica che si è osservato in più occasioni come le prestazioni rese dai consorziati al consorzio assumono la medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, in analogia a quanto previsto dall’art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 633/72, con riferimento al mandato senza rappresentanza. Di conseguenza, le modalità di fatturazione nei confronti dei terzi si riverberano anche nei rapporti interni (C.M. n. 14/E del 2015 e C.M. n. 20/E del 2016). Questo potrebbe far ritenere tali prestazioni oggetto di fatturazione elettronica sul presupposto che il rapporto Pubblica Amministrazione – Consorzio rientri comunque in tale modalità di documentazione ex DM n. 55 del 2013. L’Agenzia specifica che “come affermato in numerosi documenti di prassi, l’equiparazione delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza con quelle che intervengono nei rapporti tra mandante e mandatario, contenuta nell’articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, opera, ai fini dell’IVA, in relazione alla qualificazione oggettiva delle prestazioni, ma non anche in relazione all’aspetto soggettivo (cfr. risoluzioni 23 maggio 2000, n. 67/E, 15 maggio 2002, n. 145/E e 14 novembre 2002, n. 355/E)” (così la R.M. n. 242/E del 2009). In altri termini, l’obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio (legato alla qualificazione soggettiva del committente Pubblica Amministrazione) non si estenderà ai rapporti consorzio – consorziate. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che è da escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronica sorga nei rapporti interni laddove il consorzio non sia il diretto referente della Pubblica Amministrazione, ma si inserisca nella filiera dei subappalti.
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D.10 LE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE E RICEVUTE A PARTIRE DAL PROSSIMO 1° LUGLIO 2018, DOPO L’INVIO TRAMITE SDI, E PREVIA STAMPA, POSSONO ESSERE TRATTATE COME QUELLE ANALOGICHE?
R.10 L’Agenzia delle Entrate al riguardo risponde che l’insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica con la L. n. 205 del 2017 – fatto salvo il disposto dell’articolo 4 del D.lgs. n. 127 del 2015 – non ha inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute dettati dagli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Restano dunque valide non solo tali disposizioni, ma anche le delucidazioni fornite in passato sulle stesse tramite molteplici documenti di prassi cui si rinvia. L’Agenzia inoltre evidenzia, con specifico riferimento all’articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI – di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile – che la numerazione della fattura o qualsiasi altra integrazione della stessa (si pensi, in generale, alle ipotesi di inversione contabile di cui all’articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972) possa essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (R.M. n. 46/E del 10 aprile 2017 e le circolari ivi richiamate), ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.
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D.11 LE FATTURE TRANSITATE TRAMITE IL SDI POSSANO ESSERE CONSERVATE IN FORMATI DIVERSI DALL’XML?
R.11 Al riguardo, l’Agenzia specifica che l’art. 23-bis del D.lgs. n. 82 del 2005, al comma 2, stabilisce che “le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’art. 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico”. Ne deriva che ciascun operatore conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio “pdf”, “jpg” o “txt”) contemplati dal Decreto presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 e considerati idonei a fini della conservazione. L’Agenzia ricorda in tal senso che chi emette/riceve fatture elettroniche, ha facoltà di conservare le stesse, così come le altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto all’estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza (R.M. n. 81/E del 2015).
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D.12 LA CONSERVAZIONE DELLE FATTURE TRAMITE IL SERVIZIO GRATUITO MESSO A DISPOSIZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE VALE SOLO PER LE OPERAZIONI B2B E B2C, O ANCHE PER QUELLE NEI CONFRONTI DELLA PA?
R.12 L’Agenzia specifica che nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 e nella circolare n. 8/E di pari data, si è specificamente segnalato che, per chi aderirà ad apposito accordo di servizio (mediante modalità online), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il SdI saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014. Tale servizio – messo gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle entrate e conforme alle disposizioni del d.P.C.M. 3 dicembre 2013 – nei limiti di quanto indicato nel relativo accordo preventivo alla sua utilizzazione, non è limitato ad una tipologia di destinatario delle fatture (soggetto passivo d’imposta, consumatore o altro), ma riguarda le fatture elettroniche in generale e, dunque, anche quelle emesse nei confronti della PA e transitate tramite SdI.
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