Continua l’analisi della Legge di Bilancio 2018. Nel prosieguo ci soffermeremo sulle (tante!) novità in materia di fisco&tributi.
Clausola di salvaguardia IVA
Vengono sterilizzati gli aumenti delle aliquote IVA per il 2018.
Pertanto, le aliquote restano invariate nel 2018, mentre in futuro:
– l’aliquota del 10% passerà all’11,5% dal 1° gennaio 2019 e al 13% a decorrere dal 1° gennaio 2020;
– l’aliquota del 22% passerà al 24,2% dal 1° gennaio 2019, al 24,9% a decorrere dal 1° gennaio 2020 e al 25% a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Detrazione canoni di locazione studenti fuori sede
Riscrivendo le recenti modifiche introdotte dal D.L. n. 148/2017, si prevede che la detrazione spetta se la distanza è di 100 chilometri e comunque in una provincia diversa.
Inoltre, limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
Agevolazioni per il trasporto pubblico
Introdotta una nuova fattispecie di detraibilità dall’imposta lorda relativa alle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 250 euro annui.
La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari a carico e il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.
Inoltre, si introducono, per la prima volta, agevolazioni fiscali per i “buoni TPL”, stabilendo che le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest’ultimo per l’acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, analogamente a quanto già oggi avviene per i “buoni pasto”.
A tal fine all’art. 51, comma 2, TUIR viene aggiunta la nuova lettera d-bis) con cui si prevede che non concorrono a formare il reddito le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari.
Super e iperammortamento
Si prorogano per l’anno 2018 le misure del super e iperammortamento.
In particolare:
– il super ammortamento, nel 2018, passa dal 40% al 30% e sono esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto; è possibile fruirne anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
– l’iper ammortamento viene confermato nella misura del 150%. L’iper ammortamento è possibile anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
– è confermato, in misura pari al 40%, anche il super ammortamento relativi ai beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento 2018. Tra i beni agevolabili, sono aggiunti anche (allegato B alla legge n. 232/2016):
1) i sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
2) i software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
3) i software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
Vengono confermate le norme:
– sulla documentazione resa dal legale rappresentante o da un perito per i beni superiori a 500.000 euro (art. 1, comma 11, legge n. 232/2016);
– sui casi di esclusione dalle predette agevolazioni (art. 1, commi 93 e 97, legge n. 208/2015).
Inoltre, con alcune nuove disposizioni di intende evitare che il beneficio dell’iperammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto: in particolare, si prevede l’ipotesi che si il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso.
In tali casi si prevede che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa:
– sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232/2016;
– attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232/2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).
Infine, nel caso in cui l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, si prevede che il beneficio calcolato in origine debba essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.
Tassazione proventi da peer to peer lending
Si introduce uno specifico regime fiscale dei proventi derivanti dalle attività di peer to peer lending; in particolare, si dispone l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta, in misura pari al 26%, sui proventi derivanti dalle attività di peer to peer lending, ovvero dei proventi derivanti da prestiti erogati mediante piattaforme dedicate a soggetti finanziatori non professionali.
La ritenuta è operata direttamente dai gestori delle predette piattaforme.
I predetti proventi sono qualificati come redditi di capitale ai fini delle imposte dirette, se le predette piattaforme sono gestite da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nell’apposito albo (di cui all’art. 106 Testo Unico Bancario) ovvero da istituti di pagamento (anch’essi autorizzati ex art. 114 TUB).
Inoltre, si semplificano gli adempimenti a carico dei soggetti che svolgono attività nel settore finanziario (banche e intermediari, assicurazioni, imprese di investimento, OICR, società di gestione del risparmio e società fiduciarie). Per tali soggetti, con riferimento agli atti in cui vi è l’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale di soggetti non residenti nel territorio dello Stato, l’obbligo si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati identificativi richiesti dalla legge per l’attribuzione del codice fiscale, con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all’estero.
Web tax
Viene introdotta l’imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.
L’imposta si applica con l’aliquota del 3% sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. L’imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità.
L’imposta è prelevata, all’atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, eventualmente individuato con apposito provvedimento, di non superare i limiti di transazioni sopra indicati. I medesimi committenti versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.
Ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi di cui sopra spetta un credito d’imposta pari all’importo dell’imposta utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l’eventuale eccedenza è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
La nuova imposta si applica a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con cui saranno individuate le prestazioni di servizio interessate.
Slittamento IRI
Si differisce di un anno, al 1° gennaio 2018, l’introduzione della disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI) – da calcolare sugli utili trattenuti presso l’impresa – per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevista dalla legge di bilancio 2017.
Sospensione deleghe di pagamento
L’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, le deleghe di pagamento (F24) delle imposte effettuate mediante compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.
Slittamento entrata in vigore degli ISA
Si fissa la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Calendario fiscale per il 2018
Nel 2018, sono fissate:
– al 23 luglio il termine di presentazione del modello 730 (precompilato o ordinario);
– al 30 settembre il termine per l’invio dello spesometro del secondo trimestre (o primo semestre se si opta per l’invio semestrale);
– al 31 ottobre il termine di presentazione del modello Redditi e IRAP;
– al 31 ottobre il termine di presentazione del modello 770 e del modello CU con redditi che non vanno nel modello 730.
I CAF devono trasmettere le dichiarazioni entro:
a) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
b) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.
Sanzione per la violazione degli obblighi di dichiarazione IVA
Si introduce una sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro per il cessionario o committente in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario o committente alla detrazione (art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997). La restituzione dell’imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.
Riduzione termini di decadenza per l’accertamento
I termini di decadenza per l’accertamento sia ai fini IVA che delle imposte dirette sono ridotti di due anni per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro.
Semplificazioni amministrative e contabili
Nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell’IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione:
a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;
b) una bozza di dichiarazione annuale dell’IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.
Per chi si avvale di queste semplificazioni viene meno l’obbligo di tenuta dei registri IVA fatture emesse e fatture acquisti.
Fatturazione elettronica
Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.
Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.
Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.
È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.
Sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014).
I soggetti passivi obbligati alla fattura elettronica trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.
Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle elettroniche, la fattura si intende non emessa e si applica la sanzione fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato (art. 6, D.Lgs. n. 471/1997). Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione dal 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro (art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997), devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio.
In caso di omissione della trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre (ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Le nuove norme si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.
A decorrere dalla stessa data è abrogato lo spesometro (art. 21 D.L. n. 78/2010)
Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle entrate.
Limite di reddito per i figli a carico
Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerato fiscalmente a carico passa dagli attuali 2.840,51 euro a 4.000 euro.
La nuova norma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Regime tributario delle società cooperative
Viene modificato il regime tributario delle società cooperative. In particolare:
– si consente alle cooperative di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50% sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche all’atto della loro attribuzione a capitale sociale;
– si chiarisce che tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di imprese individuali, nonché i detentori di partecipazione qualificata;
– la facoltà si esercita con il versamento della ritenuta, entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare;
– la ritenuta del 12,50% può essere applicata – retroattivamente – alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.
A tal fine si aggiungono quattro periodi al comma 2 dell’art. 6, D.L. n. 63/2002, in materia di adeguamento ai princìpi comunitari del regime tributario delle società cooperative.
Credito d’imposta sulle spese per la formazione
Previsto, per tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione.
Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A alla legge.
Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 e 109, comma 5 TUIR), ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione.
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di compensazione di 250.000 euro e 700.000 euro (art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 e art. 34, legge n. 388/2000).
L’incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle norme UE (Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell’assunzione dell’incarico, osserva i princìpi di indipendenza.
Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi di certificazione sopra descritti.
Bonus Renzi
Vengono elevate le soglie reddituali per l’accesso al bonus 80 euro, allargando così la platea dei destinatari.
Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui.
A fronte della vigente soglia di 24.000 euro, il bonus spetta per un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro.
Analogamente, si dispone che il bonus decresca, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro (a fronte dei vigenti 26.000 euro).
Deduzione IRAP lavoratori stagionali
Per l’anno 2018, per i soggetti IRAP (esclusi gli enti non profit e le pubbliche amministrazioni), è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga a quanto attualmente previsto (art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/1997).
Stabile organizzazione
Si modifica l’articolo 162 del TUIR per ridefinire la nozione di stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi.
Con le modifiche in esame, viene stabilito che sussiste una stabile organizzazione ove vi sia una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato, costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.
Inoltre, viene sostituita l’attuale lett. f) dell’art. 162 TUIR: ora rientra nel concetto di stabile organizzazione “ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere” (in precedenza era scritto “altro luogo di estrazione di risorse naturali”).
Inoltre, si prevede che la “stabile organizzazione” non comprende:
a) l’uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l’impresa, di ogni altra attività;
f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a d) o, nei casi di cui alla lettera e), l’attività complessiva della sede fissa d’affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.
Pagamenti pubbliche amministrazioni
Si riduce – a decorrere dal 1° marzo 2018 – da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (art. 48-bid D.P.R. n. 602/1973).
Enoturismo
Viene definita l’attività di enoturismo: si tratta delle attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine.
Allo svolgimento dell’attività enoturistica si applicano le stesse disposizioni fiscali previste per l’agriturismo (art. 5, legge n. 413/1991).
Il regime forfettario IVA si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
L’attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Percentuale di compensazione IVA settore bovino
Si prevede l’innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all’8% per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.
Fiscalità delle società sportive dilettantistiche
Si prevede che le attività del settore sportivo dilettantistico possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile.
Si vincola quindi il contenuto dello statuto delle citate imprese al fine di garantire che venga svolta effettivamente attività sportiva dilettantistica e si attribuiscono agevolazioni fiscali a favore delle stesse società.
In particolare, si stabilisce che per tali soggetti riconosciuti dal CONI, l’IRES è ridotta alla metà. L’agevolazione si applica nel rispetto delle regole sugli aiuti “de minimis”.
Sport bonus
Si riconosce a tutte le imprese un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.
Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini dell’IRES e dell’IRAP.
I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.
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