Il bonus verde diventa realtà. Si tratta di una nuova misura prevista dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) che consente ai contribuenti di recuperare parte delle spese sostenute per una serie di interventi riguardanti sistemazioni a verde di spazi esterni, giardini, terrazzi, ecc.
Come funziona il bonus verde 2018
Il bonus verde consiste nella detrazione del 36% delle spese sostenute nel 2018 per interventi di sistemazione a verde.
La legge di Bilancio 2018 disciplina il bonus verde all’art. 1, comma 12-15; in particolare prevede che:
per l’anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi […]
Di seguito proviamo a schematizzare le regole:
soggetti ammessi al beneficio fiscale: privati che sostengono le spese e che possiedono o detengono l’immobile
beneficio: detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute
arco temporale entro cui sostenere le spese: anno solare 2018
limite massimo di spesa: 5.000 euro per ogni unità immobiliare
interventi ammessi al beneficio: «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
altre spese agevolabili: sono ammessi al beneficio anche: interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, spese di progettazione connesse all’esecuzione degli interventi, spese di manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi
come effettuare i pagamenti: i pagamenti devono essere effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (bonifico, carte elettroniche di pagamento; NO contanti!)
ripartizione delle quote: la detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50% (Tuir, art. 16 bis comma 5).
La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del dlgs 42/2004, ridotte nella misura del 50% (Tuir, art. 16 bis comma 6).
In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (Tuir, art. 16 bis comma 6).