Il Senato ha approvato il 7 agosto 2018 la conversione in legge del Decreto Dignità, (il testo è allegato in fondo all’articolo), già in vigore dal 14 luglio come decreto 87/2018 (primo provvedimento del Governo Conte in materia economica) con importanti modifiche.
Dalla delocalizzazione alle misure di contrasto al gioco d’azzardo, dalle semplificazioni fiscali all’abrogazione delle società sportive dilettantistiche lucrative, sono molte le novità presenti. Tra conferme, modifiche ed innovazioni ecco cosa è cambiato con la conversione in Legge del decreto 87/2018 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”.
In questo approfondimento, per brevità, non ci occuperemo delle importanti disposizioni riguardanti il mondo del lavoro.
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Limiti alla delocalizzazione delle imprese nel decreto dignità
Per prima cosa occorre chiarire che ai fini del decreto dignità per delocalizzazione si intende: “il trasferimento di attività economica o di sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito da parte della medesima impresa beneficiaria dell’aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile”.
In linea generale, l’articolo 5 disciplina le sanzioni nel caso di delocalizzazione da parte dell’impresa beneficiaria di aiuti di Stato. Le sanzioni sono diverse in relazione alla fattispecie:
– per chi delocalizza l’attività nell’ambito UE o anche in Italia ma fuori dal sito incentivato, entro cinque anni dalla conclusione dell’iniziativa agevolata viene prevista la restituzione del beneficio con la maggiorazione del tasso di interesse di cinque punti
– per chi ha ricevuto aiuti e delocalizza in Paesi extra Ue, entro cinque anni dalla conclusione dell’iniziativa agevolata viene prevista una sanzione amministrativa da due a quattro volte l’importo fruito.
L’articolo 6 stabilisce che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che beneficiano di aiuti di Stato che prevedano la valutazione dell’impatto occupazionale qualora, riducano i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata, decadano dal beneficio. In particolare, la decadenza, che comporta la revoca, totale o parziale, dei benefici concessi, è disposta qualora, ad esclusione dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo , le imprese richiamate riducano i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio nei 5 anni successivi alla data di completamento dell’investimento, rispettivamente in misura superiore al 50% nel qual caso la revoca è totale ed in misura superiore al 10% nel qual caso il beneficio viene ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.
L’articolo 7 subordina l’applicazione dell’iper-ammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, su cui si fonda l’agevolazione, riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso e siano destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procederà al recupero dell’iper ammortamento. In particolare, il recupero del beneficio avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. Le disposizioni non si applicano agli interventi sostitutivi e nei casi in cui i beni agevolati siano per stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive, e pertanto possono essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.
Infine, l’articolo 8 prevede che ai fini della disciplina del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei seguenti beni immateriali (di cui al comma 6, lett. d) art. 3 D.l. 145/2013): “competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne” derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.
Decreto dignità 2018: misure di contrasto a scommesse e giochi d’azzardo
La parte riguardante la lotta alla ludopatia e alle misure di contrasto alle scommesse con vincite in denaro e ai giochi di azzardo è stata piuttosto modificata nel corso della conversione in legge del decreto dignità. In particolare l’articolo 9 prevede il divieto dal 14 luglio 2018, di qualsiasi forma di pubblicità relativa ai giochi o scommesse con vincite in denaro, nonché al gioco d’azzardo comunque effettuata e su qualsiasi mezzo, incluse: manifestazioni sportive, culturali o artistiche; trasmissioni televisive o radiofoniche; stampa quotidiana e periodica; pubblicazioni in genere; affissioni; canali informatici digitali e telematici, compresi i social media.
Il divieto, dal 1° gennaio 2019, si applicherà anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale la cui pubblicità, ai sensi del decreto in esame è appunto vietata. L’inosservanza di queste disposizioni prevede una sanzione pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità, e in ogni caso non inferiore – per ogni violazione – ad un importo minimo di 50.000 Euro. Le nuove disposizioni non si applicano ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto dignità.
L’articolo 9-bis, introdotto in sede di conversione, disciplina le “formule di avvertimento” dei rischi a cui si va incontro con il gioco d’azzardo, in maniera analoga a quanto già attualmente in vigore con gli alert per il rischio connesso al fumo sui pacchetti di sigarette. Il decreto stabilisce che le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro siano applicate anche su alcuni apparecchi da intrattenimento(slot e video lottery) , nonché nelle aree e nei locali dove essi vengano installati.
L’articolo 9-quater, introdotto in sede di conversione, prevede particolari misure di tutela dei minori, prevedendo l’utilizzo della tessera sanitaria per l’accesso agli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito. Per tale motivo devono essere rimossi dagli esercizi, dal 1° gennaio 2020, gli apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire l’accesso ai minori. La violazione di quest’ultima norma è punita con una sanzione amministrativa di diecimila euro per ciascun apparecchio.
Infine l’articolo 9-quinquies disciplina il logo “no slot” ai titolari di pubblici esercizi o circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare slot machine.
Semplificazioni fiscali nel decreto dignità 2018
L’articolo 10 riguardante il redditometro prevede che il decreto MEF deve essere emanato dopo aver sentito l’Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti. In attesa della nuova versione del decreto Mef, il decreto dignità abroga il decreto Mef del 16.09.2015 a partire dai controlli ancora da eseguire relativi al periodo d’imposta successivo al 31.12.2015 . Restano salvi, invece, eventuali inviti a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento per gli anni d’imposta fino al 31.12.2015.
In merito allo spesometro, l’articolo 11 riguardante la comunicazione dei dati delle fatture, ha previsto che la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativi al terzo trimestre 2018 non debba essere effettuata entro il mese di novembre 2018 ma entro il 28 febbraio 2019. In questo modo anche i soggetti che utilizzano lo spesometro trimestrale avranno (per gli ultimi due trimestri) la stessa scadenza di quelli che hanno optato per lo spesometro semestrale. Il comma 2-bis dell’articolo 11 prevede l’esonero dall’obbligo di annotazione nei registri IVA per i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.
Sempre in sede di conversione, sono stati inseriti all’articolo 11, i commi da 2-ter a 2-quinquies che eliminano lo spesometro per i produttori agricoli assoggettati a regime IVA agevolato.
L’articolo 11-bis introdotto in sede di conversione in Legge del DL 87/2018 rinvia al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell’obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati. In pratica, l’articolo 11-bis riproduce il contenuto del decreto-legge n. 79 del 2018, abrogato dall’articolo 1 della Legge in commento, conservando tutti gli atti, i provvedimenti, gli effetti e i rapporti derivanti dalle norme introdotte con il medesimo decreto-legge.
L’articolo 12 prevede l’abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi siano assoggettati a ritenute alla fonte (in sostanza, i compensi dei professionisti).
Una delle novità inserite in sede di conversione in legge del DL, è rappresentata dal nuovo articolo 12-bis il quale estende anche al 2018 le norme che, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017, consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti di somministrazione, forniture, appalti e servizi anche professionali. Tali crediti devono essere: non prescritti, certi, liquidi esigibili maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
L’articolo 13 del decreto dignità sopprime le norme introdotte dalla legge di bilancio 2018, in base alle quali le attività sportive dilettantistiche potevano essere esercitate anche da società sportive dilettantistiche con scopo di lucro ed usufruire di agevolazioni fiscali.
Allegati: Decreto dignità convertito in legge