Tra le novità contenute nel decreto fiscale collegato alla Legge di stabilità 2018, DL 148/2017 convertito definitivamente dal Parlamento, la previsione di una nuova voluntary disclosure per le somme detenute all’estero da cittadini italiani, che stabilisce la possibilità di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero, nonché dei proventi derivanti da vendita di immobili detenuti all’estero.
La possibilità di regolarizzare attività depositate e somme detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione riguarda i soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero i loro eredi,
– in precedenza residenti all’estero,
– iscritti all’AIRE
– o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi.
La regolarizzazione avviene con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
E’ inoltre consentito di regolarizzare anche le somme e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero.
L’istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o dell’ultima rata.
Lo stesso articolo stabilisce anche che, in deroga al cd. Statuto del contribuente, i termini per l’accertamento i quali scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.
Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme.
Attenzione: sono escluse le attività ed le somme già oggetto di collaborazione volontaria.